Le omissioni nel pagamento dei canoni di  locazione e degli oneri accessori alle scadenze contenute nel contratto di locazione ad uso abitativo, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione Civile, aprono la strada alla risoluzione dei relativi contratti, da parte dei proprietari, ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile.

È anche causa di risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo anche il cambio di modalità di pagamento del canone mensile, privo del preventivo assenso scritto da parte del proprietario. Le modalità di pagamento del canone locatizio sono espressamente indicate in ogni contratto di locazione ad uso abitativo (pagamento tramite banca, ufficio postale, in contanti). Se il predetto contratto con contiene alcuna specifica modalità di pagamento, la legge prevede l’obbligo di pagamento del canone in contanti e presso il domicilio del proprietario-creditore.

La ripetuta inosservanza delle modalità stabilite nel contratto, oltre ai ripetuti inviti al rispetto dell’accordo, da parte del locatore, costituisce senz’altro inadempimento contrattuale. È il caso tipico del pagamento del canone di locazione mediante vaglia postali o bonifici postali o bancari, in presenza di un contratto di locazione che preveda espressamente un versamento in denaro contante: proprio in questo caso, se non esiste alcun accordo tra proprietario ed inquilino su una diversa modalità di versamento del canone locatizio, (preferibilmente scritto), siamo sicuramente in presenza di un grave inadempimento contrattuale. Come già detto, in questo caso, il proprietario può risolvere di diritto il contratto, ricorrendo ad una apposita azione giudiziaria, che termina con una sentenza che dichiari appunto la predetta risoluzione, con eventuale risarcimento dei danni subiti. Ciò viene avvalorato anche da un consolidato orientamento della Corte di Cassazione.

Esiste però un limite: la prolungata accettazione dei canoni locatizi corrisposti con modalità non pattuite con il proprietario è, al contrario, da considerare una manifestazione tacita del consenso del locatore (proprietario), con conseguente liberazione del conduttore da obblighi contrattuali in tal senso. Quindi stiamo attenti a cambiare unilateralmente le modalità di pagamento del canone mensile locatizio a favore dei proprietari di immobili ad uso abitativo: ci esporremmo ad una azione giudiziaria prevedibile da parte di questi ultimi. Se dobbiamo procurarci il consenso del proprietario, proprio per evitare di incorrere nel predetto pericolo, in caso di cambio di modalità del pagamento mensile, facciamo in modo che venga prestato per iscritto da parte del proprietario. In questo modo eviteremmo un bel guaio, a parte il limite sopra evidenziato.

 

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