Sovraindebitamento, cos’è

Si trova in sovraindebitamento chi, nonostante gli sforzi, non riesce più a sostenere i propri impegni economici e rimborsare finanziamenti o debiti.

Il sovraindebitamento può derivare, per esempio, da diversi acquisti rateizzati o da un imprevisto dovuto a questioni di mercato, di lavoro, familiari o di salute.

Cos’è un OCC – Organismo per la Composizione delle Crisi

L’OCC è una istituzione, imparziale ed indipendente, che fornisce informazioni sul sovraindebitamento, valuta le richieste di chi vuole attivare la procedura e nomina i gestori delle crisi.

Solo gli enti pubblici iscritti all’apposito registro possono fornire il servizio e possono farlo solo nel proprio territorio di competenza.

Gestore della crisi

Il Gestore della Crisi è un professionista scelto dall’istituzione per studiare la situazione di chi è in sovraindebitamento e trovare, insieme al debitore, delle possibili soluzioni.

Gli obiettivi e la legge

L’obiettivo è creare le condizioni perché debitori e creditori possano uscire da situazioni di blocco.

L’OCC e il Gestore non finanziano e non si sostituiscono al debitore.

La normativa di riferimento nasce con la Legge 3/2012, che ha introdotto “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”.

Il Decreto Ministeriale 202/2014 ha stabilito il “Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento”.

Poi la Legge 132/2015 “recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria” ha meglio definito il quadro. Per i testi e gli aggiornamenti della normativa si fa riferimento alla Gazzetta Ufficiale.

Tre possibili procedure e risultati

L’OCC, il Gestore della Crisi e un Giudice delegato valutano la fattibilità delle soluzioni possibili in ogni caso concreto.

1) Accordo di composizione della crisi e ristrutturazione: ai creditori viene proposto un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L’accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano almeno il 60% del debito.

2) Piano del consumatore: funziona come l’accordo ma non è necessario il parere favorevole dei creditori ed è riservato esclusivamente a debiti che non riguardano una attività professionale in corso.

3) Liquidazione del patrimonio del debitore: il debitore e il Gestore individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti.

All’esito della procedura di gestione della crisi il debitore che abbia operato con impegno e correttezza può beneficiare, previa verifica delle condizioni, dell’esdebitazione. L’esdebitazione comporta la possibilità di lasciarsi alle spalle i vecchi debiti anche se attraverso la gestione della crisi sono stati pagati solo in parte.

Le persone e la procedura

Solo il debitore che si trova in stato di sovraindebitamento può prendere l’iniziativa di attivare la procedura.

I creditori non possono prendere l’iniziativa al posto del debitore.

Chi può accedere:

  1. consumatore
  2. imprenditore agricolo;
  3. c.d. start up innovativa.
  4. imprenditore sotto soglia art 1 LF (negli ultimi 3 esercizi prima del deposito della istanza di fallimento: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00 (trecentomila), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila);
  5. imprenditore sopra soglia art 1 LF ma con debiti inferiori ad € 30.000,00 (trentamila);
  6. imprenditore cessato;
  7. socio illimitatamente responsabile;
  8. professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi;
  9. società professionali ex L. 183/2011;
  10. associazioni professionali o studi professionali associati;
  11. società semplici costituite per l’esercizio delle attività professionali;
  12. enti privati non commerciali.
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