La burocrazia amministrativa italiana è ancora lunga, lenta e dura a morire!

In Italia talvolta i cittadini, specialmente quelli più anziani, non vedono una svolta nelle loro pratiche e si avviliscono a tal punto da rimanere completamente inerti di fronte alla burocrazia.

I vari Governi succedutisi nel passato hanno cercato in tutti i modi di eliminare le molteplici disposizioni di legge inutili e anacronistiche, o di semplificare più volte il procedimento amministrativo, sottoponendo la P.A. a regole di massima trasparenza e informazione nei riguardi degli utenti. Ma bisogna fare ancora molto. Infatti ‘sacche di burocrazia’ ancora appesantiscono varie pubbliche Amministrazioni, sia Centrali che Locali.

Proprio per questo motivo numerosi utenti rimangono inerti o, peggio, anche dopo l’inoltro di richieste e dei solleciti tesi alla definizione delle loro pratiche, “si bloccano”, quando si accorgono che quelle richieste o quei solleciti non sortiscono alcun effetto. Molti non lo sanno, o nessuno li informa, sul promuovere procedure amministrative alternative, tra cui primeggia l’autotutela amministrativa. Ma in cosa consiste? Può essere tranquillamente definita come un complesso di attività con cui ogni P.A. risolve possibili conflitti relativi ai suoi stessi provvedimenti emanati.

In questo campo la P.A. deve tutelare autonomamente la propria sfera di azione. Questo potere fa parte della potestà generale che il nostro Ordinamento giuridico riconosce a tutta la P.A. di intervenire direttamente su qualsiasi problema di propria esclusiva competenza. Insomma, in una parola, riguarda la capacità di “farsi giustizia da sé”, senza alcun ricorso all’autorità giudiziaria. In effetti l’autotutela amministrativa permette alla P.A. di riesaminare la propria attività, i propri provvedimenti, ma sempre per perseguire un interesse pubblico. Per esempio, se l’Agenzia delle Entrate Riscossione mi notifica una cartella esattoriale di pagamento di un certo importo per un determinato tributo, che ho già pagato prima, nasce il mio diritto ad ottenere lo sgravio di quanto iscritto a ruolo con la predetta casella esattoriale, e cioè l’annullamento di quest’ultima per inesistenza della relativa obbligazione tributaria.

Ora l’annullamento dovrebbe essere effettuato di ufficio da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, ma spesso non è così. Il povero utente potrà richiedere espressamente all’Agenzia Entrate Riscossione di annullare quell’atto infondato e illegittimo, allegando magari in copia la documentazione probante e, in caso di eventuale persistenza della P.A. nel comportamento omissivo (cioè l’annullamento della cartella), dovrà citare anche la legge n.241/90 e successive modifiche, che impone alla P.A. di rispondere all’utente entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta di annullamento dell’atto illegittimo anche per autotutela amministrativa.

Nel contempo lo stesso utente può anche richiedere alla competente P.A. di effettuare un accesso presso la stessa per acquisire dati e informazioni relativi alla pratica. Nei casi più gravi di inadempienze amministrative reiterate l’utente può anche inviare un apposito esposto al Ministero per la Funzione Pubblica con sede in Roma, che ha il compito di controllare l’operato di tutte le amministrazioni pubbliche: anche in questo caso, all’esposto conviene allegare in copia tutta la documentazione ritenuta più opportuna. Ci rendiamo quindi conto che la definizione di molte pratiche amministrative dipende anche in parte dalla determinazione e dalla iniziativa del singolo utente.

Comunque si confida sempre di più sul Legislatore per rendere sempre più semplice e trasparente una pratica amministrativa.

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