L’articolo 187 del Codice della Strada stabilisce: “Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni”. Specifica inoltre: “Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e la patente di guida è revocata”.

È inutile sottolineare che la legge punisce la guida sotto l’effetto di droghe. Le forze dell’ordine, nel momento in cui un guidatore viene fermato, hanno a disposizione il noto drogometro, ovvero un tampone salivare che consente di rilevare la presenza di sostanze tossiche quali: cannabinoidi, oppiacei, anfetamine, metanfetamine e cocaina. Si tratta di un test preliminare, che se positivo porta al ritiro della patente per 10 giorni, durante i quali il fermato farà altri analisi di laboratorio.

L’articolo 187 del Codice della Strada parla però anche di sostanze psicotrope e di guida in stato di alterazione psicofisica. Vale a dire dell’assunzione di medicinali pesanti che generano uno stato di alterazione che pregiudica la guida.

Va ricordato un sinistro avvenuto nel 2013 durante il quale il guidatore fu causa di un incidente vista l’assunzione di farmaci con codeina e paracetamolo. Pare che il conducente avesse subito diversi interventi ortopedici che gli procuravano forti dolori alle ossa ed alle articolazioni, ed ecco spiegati i farmaci con oppiacei. Gli esami a cui fu sottoposto dimostrarono che il sinistro era stato causato dalla sua condizione mentale non lucida. L’uomo fu incriminato, ed ebbe una multa di €3000, la stessa che viene comminata per guida sotto l’effetto di droghe o con oltre 1.5 gr. di alcol per litro di sangue.

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