Spesso i condomini non conoscono le vere regole condominiali e rischiano di commettere errori.

La materia condominiale è regolata dagli articoli 1117 e seguenti del codice civile, nonché dalle disposizioni di attuazione determinate dall’art. 61 e segg., oltre che dalla legge n. 230/2012 e successive modifiche e dal d. legislativo n. 149/2022.

Si sa che talvolta essi sottovalutano l’importanza di partecipare alle varie riunioni condominiali sia ordinarie che straordinarie. Ma è importante essere presenti alle predette, in quanto vi si deliberano questioni importanti (si pensi, ad esempio, ad una assemblea straordinaria su lavori di ristrutturazione alla facciata di un palazzo o alla nomina o revoca dell’amministratore di condominio in carica).  E’ noto che l’amministratore debba inviare un avviso di convocazione per una assemblea, contenente tutti gli argomenti su cui discutere e decidere, con un preavviso di cinque giorni liberi rispetto alla data di convocazione in esso indicata. Premesso che può essere indetta sia per motivi ordinari che straordinari, potrebbe accadere che, pur convocati con apposito avviso, non si presentino alle riunioni. Tutti possono partecipare alle riunioni, ma la loro presenza non è obbligatoria: possono quindi decidere di non presenziare le predette, solo che tutte le decisioni intervenute li vincolano tutti.

Ma questo significa che il condomino che non si presenta deve comunque accettare gli effetti di quelle decisioni.

L’assente può impugnare dinanzi all’autorità giudiziaria la delibera adottata entro trenta giorni decorrenti dalla notifica del verbale della riunione; in effetti la delibera può essere contestata se è illegale o contraria al regolamento condominiale.

Può accadere che la sua assenza sia causata da un impedimento personale – malattia / lavoro / altro: in tal caso può sempre far valere il suo diritto di voto in assemblea, delegando o un altro o un terzo. Ove, invece, non si presentasse  perché non ha ricevuto l’avviso di convocazione o lo ha ricevuto in ritardo, può normalmente impugnare la delibera entro trenta giorni dal verbale. Se il verbale non è stato proprio ricevuto, può proporre impugnazione dinanzi alla autorità giudiziaria, ma senza osservare una determinata data di scadenza: la mancata comunicazione agli aventi diritto dell’avviso comporta quindi la nullità assoluta ed insanabile della deliberazione eventualmente intervenuta, opponibile senz’altro anche da coloro che l’ hanno ricevuta e hanno partecipato.

Fonti: codice civile & giurisprudenza

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