I quotidiani, i periodici, i mass media in generale parlano a dismisura di “Scudo Fiscale”, “Scudo Penale” prevalentemente con riferimento agli attuali problemi dell’ILVA di Taranto, ai primi posti a livello mondiale per la siderurgia. Ma gli Italiani, alle prese con molti problemi economici e fiscali, non sanno forse esattamente di cosa si tratti, anche probabilmente a causa di una insufficiente opera di comunicazione da parte delle istituzioni. Non conoscono appieno il vero significato di questo istituto con riflessi sia fiscali che penali.

Quindi, bando alle chiacchiere! Spieghiamo in cosa consiste: è una regolarizzazione tributaria e penale: in effetti è parificato ad un condono in quanto impedisce l’azione penale e l’accertamento tributario quando ci troviamo di fronte ad illeciti tributari e penali. Regolarizza determinate attività illecite o irregolari effettuate dai contribuenti.

Si riferisce ai capitali detenuti all’estero derivanti da redditi non dichiarati, ma che verrebbero sicuramente considerati imponibili, al conseguente acquisto di immobili con i predetti capitali. Il tutto viene sanato pagando una imposta, detta una tantum, di certo inferiore a quelle calcolate con aliquota ordinaria. C’è da dire che in altri Stati come la Francia e gli Stati Uniti, i condoni fiscali, prevedevano l’identificazione degli evasori, invitandoli ad identificarsi, a dichiarare il quantum dell’evasione, a pagare i tributi arretrati con interessi. In cambio i contribuenti si giovavano della decadenza dalle conseguenze penali e di uno sconto sulle sanzioni. E’ chiaro che, così operando, gli Stati esteri non hanno fatto differenze: hanno compreso nello scudo fiscale proprio tutti i tipi di evasione escogitati dai contribuenti.

In Italia questo istituto è conosciuto sin dal 2001 (D.L.n.350/2001).

Dal 2001 i benefici della relativa normativa sono stati prorogati nel 2009 fino a pervenire alla L. n. 186/2014 che introdusse nel nostro ordinamento giuridico la procedura di collaborazione volontaria o “voluntary/disclosure”: quest’ultimo era un nuovo scudo fiscale che praticamente permetteva ai contribuenti/evasori di denunciare tutte le attività finanziarie, nonché gli investimenti, detenuti o costituiti all’estero e non regolarmente dichiarati all’Amministrazione Finanziaria. In cosa consisteva il beneficio di cui la Legge n. 186/2014? Consisteva nel pagare le imposte dovute con una minore sanzione, così evitando la punizione per i relativi reati tributari. La successiva versione di questa Legge nel 2017 prevedeva, invece, il pagamento dei tributi dovuti, delle sanzioni e degli interessi. Ci fu successivamente un’altra “voluntary/disclosure” più limitata delle altre. E’ proprio di questi giorni la notizia su di una eventuale estensione dello scudo fiscale all’ILVA anche per agevolare un accordo economico teso a ridurre gli esuberi proposti dalla società Franco-Indiana che gestisce l’azienda nel numero di 5000, con grandi ripercussioni economiche per quei lavoratori ricompresi nella predetta proposta.

Speriamo che in quest’ultimo caso si addivenga al più presto ad un accordo conveniente, anche per evitare l’instaurazione di un complesso e defatigante contenzioso che conseguirebbe ad un’eventuale mancato accordo.

 

 

 

FONTED.L. n. 350/2001 – L. n. 186/2014.
Articolo precedenteL’Ordine del Sol Levante ad Ennio Morricone
Articolo successivoIl “segreto” di Leonardo nell’Uomo Vitruviano