Home Altro Agenzia delle entrate: L’avviso di Accertamento

Agenzia delle entrate: L’avviso di Accertamento

Dubbi e certezze

0

Usualmente si parla di accertamento o di avviso di accertamento con riferimento a tasse e imposte, ma talvolta il reale significato di tale termine sfugge, anche perché si è portati a confonderlo con la “cartella esattoriale”, “ingiunzione”, o altro. In effetti consiste in un vero e proprio atto amministrativo, adottato dal competente Ufficio finanziario, o altro ente impositore (ad esempio Comune, Regione, ecc.), entro un determinato termine di decadenza, per determinare la base imponibile, la tassa e/o l’imposta dovuta dal contribuente.

Al fine dell’emanazione di un atto di accertamento, tutti gli enti impositori si avvalgono, in via generale, degli elementi che risultano dalla banca dati dell’anagrafe tributaria e delle notizie acquisite direttamente (anche con accessi, ispezioni e verifiche presso il contribuente), dati bancari o in via indiretta. L’intera procedura dell’accertamento termina con la notifica di apposito avviso contenente “la pretesa” di un determinato importo e una congrua motivazione.

È possibile che un avviso di accertamento regolarmente notificato venga integrato con la notifica di altro ulteriore accertamento, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, ma nel rispetto dei termini di decadenza prescritti dalla legge operante per la relativa tassa o imposta.

In linea di massima dalla data di notifica di un avviso di accertamento, decorre un certo termine (60 giorni) per l’eventuale impugnazione (ricorso) dinanzi alla competente Commissione Tributaria.

Inoltre, per le controversie fino a €50.000, è previsto anche il reclamo o mediazione con cui si da all’amministrazione finanziaria la possibilità di mediare con una eventuale proposta di accordo.

Dalla data di notifica del ricorso devono trascorrere ben 90 giorni necessari all’eventuale intervento di una mediazione. Se l’Agenzia delle Entrate non risponde o risponde negativamente, dal 91° giorno e fino ad un massimo di 30 giorni il ricorrente può costituirsi in giudizio dinanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale, previo pagamento di un contributo unificato proporzionato al valore della controversia.

Successivamente, il ricorrente riceverà una comunicazione con cui si rende nota la data e  l’ora dell’udienza da tenersi presso la predetta Commissione Tributaria Provinciale. Naturalmente almeno 10 giorni prima della data fissata per l’udienza il ricorrente può depositare una memoria illustrativa integrativa dei motivi evidenziati nel ricorso e almeno 20 giorni prima può depositare altra documentazione rilevante. Dopo la costituzione in giudizio del ricorrente, il resistente convenuto in giudizio può depositare una comparsa di costituzione o controdeduzioni con cui si replica alle eccezioni formulate dal ricorrente (nel nostro caso il resistente è la competente Agenzia delle Entrate).

In un secondo momento i giudici tributari emetteranno una sentenza o di accoglimento o di rigetta del ricorso, che verrà poi depositata in cancelleria. Il deposito è l’atto con cui la sentenza viene resa pubblica.

Ove la predetta sentenza abbia rigettato il ricorso del contribuente è possibile proporre appello, entro 60 giorni, dinanzi alla competente Commissione Tributaria Regionale.

Exit mobile version